Mancanza di effettivo conferimento della procura: condanna del difensore alle spese di lite (caso di ricorso in cassazione)

Va confermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Pertanto, in caso di ricorso per cassazione con procura rilasciata a margine dell’atto di appello per la rappresentanza “in ogni stato e grado” non sembra possibile predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non già nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto ontologicamente diverso da quello richiesto; ne consegue che l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.5.2019, n. 14474