Mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notifica e art. 125 c.p.c.

Con riferimento all’art. 125 c.p.c. va affermato che: i. quanto alla tesi dell’inclusione della notifica fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore, non può considerarsi tale (e cioè ” atto processuale”) il prodotto dell’esercizio della funzione notificatoria del difensore; ii. l’elencazione della norma richiamata è tassativa e non può essere estesa ai documenti che fanno parte di un procedimento, con più passaggi, come quello per via telematica per il quale è sufficiente che venga attestata la conformità all’originale dell’atto da notificare.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.6.2021, n. 16746