Malattia del procuratore, rimessione in termini, prova

La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale.  La malattia del procuratore non rileva quindi di per sé come legittimo impedimento, specie qualora non sia stato allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l’attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale, a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinché le attività ordinarie potessero svolgersi senza interruzioni. Inoltre, se dalla documentazione medica allegata non può evincersi l’impossibilità per il difensore di provvedere nel rispetto del termine, va concluso che manca la prova dell’assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.5.2022, n. 15300