Mala gestio impropria

Nella liquidazione del danno da mala gestio impropria dell’assicuratore della r.c.a., se il credito del danneggiato già al momento del sinistro eccedeva il massimale assicurato, il danno da mala gestio impropria è debito di valuta e va calcolato sulla base del massimale convenuto, con aggiunta degli interessi da calcolarsi al tasso legale ex art. 1224 c.c., comma 1, ovvero al saggio di interessi corrispondente al maggior danno, se provato, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.02.2019, n. 3976