L’ordinanza di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 624 c.p.c. non ha natura sostanziale di sentenza: queste le conseguenze pratiche

All’ordinanza di sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 624 c.p.c. nonpuò essere attribuita natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma solo con il reclamo di cui all’art. 669-terdecies cod. proc. civ., il cui richiamo da parte dell’art. 624 c.p.c., comma 2, contribuisce d’altronde ad evidenziare ulteriormente la natura cautelare, e quindi strumentale e provvisoria, del provvedimento in esame. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l’attenuazione del rapporto di strumentalità tra la sospensione ed il giudizio di opposizione, derivante dalla disciplina introdotta dall’art. 624 cit., comma 3 nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 3, che prevede l’estinzione del processo esecutivo qualora alla mancata impugnazione o alla conferma dell’ordinanza non faccia seguito l’introduzione del giudizio di merito: tale disciplina non consente infatti di attribuire all’ordinanza di sospensione alcuna autorità al di fuori del procedimento esecutivo nell’ambito del quale è stata pronunciata, non potendo essa precludere l’instaurazione o la prosecuzione di eventuali altri processi esecutivi. Ed è proprio la portata limitata di tale efficacia ad impedire di ritenere che l’instaurazione del giudizio di merito sia necessariamente rimessa all’iniziativa dell’opposto, non potendosi escludere l’interesse del debitore a provvedervi, al fine di ottenere una sentenza che accerti, con efficacia di giudicato, l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.1.2016, n. 1228