L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione?

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria – atteso che decide su un’istanza diretta a far valere concretamente l’imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, sia del nuovo testo dell’art. 111 Cost.), – manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità ex se dell’ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell’attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.2.2015, n. 1932].

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