L’opposto non può presentare domanda riconvenzionale

Nel giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità) dì formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta [Cassazione civile, sentenza del 3.1.2014, n. 51].

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