L’opponente, senza prova scritta, richiama un orientamento giurisprudenziale: no alla concessione della provvisoria esecuzione

Il presupposto del provvedimento ex art. 648 c.p.c. è una rilevante disparità di supporto probatorio delle contrapposte tesi, la quale non sussiste laddove l’opponente, pur non disponendo di prova scritta a sostegno delle proprie ragioni, eccepisca la nullità del titolo dedotto in giudizio richiamando l’orientamento seguito sull’argomento da una parte della giurisprudenza; nella specie va pertanto rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.   Tribunale di Pisa, verbale di causa del 6.2.2020 CondividiPost correlati:Il pagamento conseguente alla concessione di provvisoria esecuzione non conduce alla revoca del decreto in ..........

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