L’onere di contestazione specifica non può ribaltare il principio dell’onere della prova: il caso di prestazioni professionali documentate da rinvio alle parcelle allegate

Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall’art. 115 c.p.c., perchè un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D’altro canto, la parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte era tenuta a prendere posizione. 

L’enunciazione delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della domanda di pagamento del compenso, operata mediante rinvio alla documentazione allegata, esonera il convenuto dall’onere di compiere una contestazione circostanziata, perchè ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l’onere di allegare il fatto costitutivo dell’avversa pretesa.

Nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali documentato da parcelle, allorchè il cliente svolga una contestazione soltanto generica in ordine all’espletamento ed alla consistenza dell’attività che si assuma prestata, il giudice rimane comunque investito del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.5.2019, n. 13828