L’onere di contestazione non riguarda i documenti

L’onere posto a carico delle parti dagli artt. 115 e 167 c.p.c., riguarda le sole allegazioni in fatto della controparte e non anche i documenti dalla stessa prodotti, rispetto ai quali sussiste soltanto l’onere di eventuale disconoscimento (nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre, ove occorra, querela di falso), restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.

  

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.11.2017, n. 26623