Locazione: entro sei mesi il conduttore può domandare la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone. Qual è il dies a quo?

Il termine decadenziale di sei mesi, entro il quale il conduttore ha l’onere di domandare la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, decorre dalla materiale riconsegna dell’immobile oggetto del contratto – la quale coincide con la data in cui il bene viene posto nell’effettiva disponibilità del locatore – e non dalla cessazione del rapporto giuridico tra le parti [Corte di Appello di Lecce (Taranto), sentenza del 14.1.2014].

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