Locazione ed estinzione per sopravvenuto difetto di causa
Gli eventi estintivi dell’interesse del creditore, che non siano ad esso imputabili secondo i medesimi criteri elaborati in tema di esimente dalla responsabilità contrattuale del debitore di cui all’art. 1218 cod. civ., provocano la caducazione incolpevole dell’elemento funzionale della obbligazione al cui soddisfacimento è preordinato il contratto ex art. 1174 cod. civ., e, di conseguenza, l’estinzione della obbligazione per sopravvenuta difetto dell’elemento costitutivo indefettibile della causa ai sensi dell’art.1325 n.2 c.c.