Locazione, Covid, sfratto per morosità, impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione: opportuno trovare un accordo sulla quota di riduzione del canone

In caso di intimazione di sfratto per morosità (nella specie di locali ad uso turistico-ricettiva) e di opposizione allo stesso ove si deduca che la morosità sarebbe dipesa dall’evento eccezionale ed imprevedibile e non imputabile a propria colpa delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria in materia di Covid-19, risulta pertinente il richiamo all’art. 1464 c.c. riguardante l’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione che prevede, in capo alla parte la cui prestazione di per sé non è divenuta impossibile (parte conduttrice), la scelta tra riduzione della prestazione e recesso. Qualora poi parte conduttrice appaia lontana dal volere la cessazione del rapporto, occorre stabilire, rigettata l’istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., la riduzione del canone per il periodo di interesse, parendo opportuno trovare un accordo sulla quota di riduzione; e ciò anche a fronte del pagamento integrale dei canoni scaduti ai fini della valorizzazione della gravità dell’inadempimento lamentato dall’intimante.

Tribunale di Venezia, ordinanza del 30.9.2020