Locazione commerciale, momentanea chiusura dell’attività per Covid-19: rinegoziazione del contratto
Qualora, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e della correlata momentanea chiusura della attività commerciale, la conduttrice abbia proposto una temporanea riduzione del corrispettivo previsto nel contratto di locazione commerciale, riservandosi di beneficiare della normativa in materia di credito di imposta con riguardo al contratto di locazione (cfr. artt. 65, D.L. n. 18/2020 e 28 D.L. n. 34/2020), va osservato che, giusto l’art. 484 c.p.c., la valutazione sulla impossibilità di adempiere all’obbligazione contrattuale discendente da contratto precario oneroso rientra nella potestas judicandi del G.E. che lo autorizza, conseguentemente parimenti spettando al G.E. il valutare ogni richiesta afferente alla sospensione del versamento dei relativi “canoni” o alla rimodulazione degli stessi; va altresì osservato a tal fine che, nella generale ottica costi/benefici (cui, si ritiene, debba essere orientata ogni valutazione in parte qua del G.E. ai sensi dell’art. 484 c.p.c. cit.), il G.E. ben può autorizzare, in presenza di siffatte istanze o di comportamenti inadempienti del contraente, la rinegoziazione del contratto o decidere di “attendere” nell’emissione dell’ordine di liberazione, in considerazione delle peculiarità del caso concreto e nel generale contemperamento degli interessi, talvolta contrapposti, coinvolti nella procedura, in una valutazione complessiva delle posizioni in gioco che non può essere limitata alla mera ottica acquisitiva delle rendite ma deve essere estesa all’aspetto manutentivo-conservativo del cespite, al fine di preservarne il valore (nella specie, preso atto del comportamento finora virtuoso dall’istante, il Giudice ritiene che la proposta formulata, in considerazione della peculiarità del momento storico ed economico, della specifica situazione commerciale del conduttore e della limitata ripresa delle attività nazionali, sia meritevole di accoglimento, pure rintracciandosi utile ausilio ermeneutico non solo nell’art. 91 d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020, cit., ma anche, per eadem ratio, nell’art. 103, co. 6, d.l. cit.).