Litisconsorzio necessario ed eccezioni per ragioni di economia processuale

La necessità del litisconsorzio può trovare deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, laddove gli eredi della stessa, già costituiti in proprio nel giudizio di primo grado quali eredi del coniuge, non siano stati successivamente citati nella qualità di eredi legittimi anche dell’altro coniuge superstite, il quale, benché litisconsorte necessario, non sia stato a sua volta evocato nel giudizio e sia deceduto in pendenza di esso, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa, onde va esclusa la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. , e la declaratoria di nullità della sentenza, posto che l’integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall’origine [Corte di Appello di Lecce, sezione di Taranto, sentenza del 18.03.2015].

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