Litisconsorzio necessario: cosa fare se il giudice d’appello ordina l’integrazione del contraddittorio senza indicare il termine perentorio per la notifica?

In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare l’integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall’art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell’art. 307 c.p.c., comma 3, ultimo inciso [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.9.2015, n. 18262].