Litisconsorzio facoltativo, interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori: cosa accade in mancanza dell’atto di riassunzione nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi?

In tema di litisconsorzio facoltativo, ove all’interruzione del processo per morte di uno dei creditori o condebitori non segua l’atto di riassunzione effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi, il processo prosegue solo quanto ai rapporti processuali relativi alle parti regolarmente citate, e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all’art. 1306 c.c., per cui, anche in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare, dirette a perseguire l’adempimento dell’obbligazione.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.10.2015, n. 21170