Litisconsorte necessario pretermesso, intervento volontario, accettazione della causa nello stato e nel grado in cui si trova

Nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenuto volontariamente in appello accetti la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova, chiedendo che la stessa sia decisa come era stata decisa in prime cure senza il suo intervento, e nessuna delle altre parti, che si sia opposta alla prosecuzione del giudizio, risulti privata, a seguito ed in conseguenza di tale prosecuzione, di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non deve rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la stessa e deciderla; l’elisione della irregolarità processuale porta ad escludere la configurabilità di qualsiasi pregiudizio in relazione al diritto di difesa di tale parte, di talchè, in detta situazione, il rinvio della causa al giudice di primo grado, diretto a garantire al litisconsorte necessario pretermesso una tutela dal medesimo non invocata, si tradurrebbe in un vuoto formalismo, privo di ogni utile funzione e tale da comportare un ingiustificato prolungamento della lite. Il comportamento del creditore istante nel primo fallimento che non sia intervenuto nel giudizio di reclamo, ma sia stato citato, si sia costituito e si sia limitato a rimettersi a giustizia sulla questione del difetto di contraddittorio fatta valere dai reclamanti, ben può essere equiparato all’accettazione del giudizio nello stato in cui si trovava, ovvero nella fase del reclamo, non avendo la parte osservato alcunchè in punto integrità del contraddittorio, senza in alcun modo dolersi di lesione dei propri diritti o limitazioni delle proprie facoltà processuali, nè la costituzione a seguito della citazione in giudizio e non in via di intervento volontario induce ad una diversa lettura della volontà della parte, che è chiaramente intesa a non far valere il vizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.4.2017, n. 9065