Liti bancarie, azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto

Il principio di diritto, condiviso dall’adito giudicante, secondo cui le azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto sono esclusivamente quelle di accertamento, non potendosi invece esperire l’azione di ripetizione dell’indebito prima della chiusura del conto corrente, non essendo configurabile prima di tale momento un effettivo pagamento da parte del correntista, non è estensibile al contratto di mutuo, che non è caratterizzato dalla reciprocità delle rimesse, essendo caratterizzato dall’obbligo del mutuatario di restituzione delle somme erogategli dalla controparte ed in cui la ripetizione di somme indebitamente corrisposte può pertanto essere chiesta anche anteriormente alla cessazione del rapporto, essendo configurabile il pagamento da parte del mutuatario in coincidenza con l’addebito, da parte della banca mutuante, di somme a titolo di rate del mutuo comprensive di capitale ed interesse.

Tribunale di Roma, sentenza del 12.6.2020, n. 8554