Lite temeraria: il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza

In tema di domanda di risarcimento danno da lite temeraria va confermato che onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonché allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l’esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa; sicché il giudice non può comunque liquidare alcun danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza.

 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 29.1.2016, n. 89