Lite temeraria: è danno punitivo

L’abuso del processo causa un danno indiretto all’erario (per l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l’insorgenza dell’obbligo al versamento dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 ) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell’accertamento della verità) e va dunque contrastato.

In tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 ( L. n. 69 ) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell’art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.

 Infatti, la norma introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma “sanzionatoria”  come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto là dove ha statuito che essa introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo  e preservare la funzionalità del sistema Giustizia, traducendosi, dunque, in “una sanzione d’ufficio”.

 

 

Giudice di pace di Milano, sezione quarta, sentenza del 20.04.2017