Lite su carattere abusivo di una clausola contrattuale, condannato alle spese, consumatore vittorioso, recupero onorari d’avvocato, valore della controversia

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede, nell’ambito della liquidazione delle spese connesse a un ricorso relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale, un massimale applicabile agli onorari di avvocato che il consumatore risultato vittorioso nel merito può recuperare dal professionista condannato alle spese, a condizione che tale massimale consenta al primo di ottenere, a tale titolo, il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il valore della controversia, che costituisce la base di calcolo delle spese che possono essere recuperate dal consumatore risultato vittorioso nell’ambito di un ricorso relativo a una clausola contrattuale abusiva, dev’essere determinato nell’atto di ricorso o, in mancanza, è fissato da tale normativa, senza che tale dato possa essere modificato successivamente, a condizione che il giudice incaricato, in fine, della liquidazione delle spese resti libero di determinare il valore reale della controversia per il consumatore garantendogli di beneficiare del diritto al rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione quarta, sentenza del 7.4.2022 (causa C-385/20)