Liquidazione giudiziale del compenso avvocato in controversia di valore superiore ad Euro 1.500.000,00

La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal D.M. n. 140 del 2012, ed in relazione all’attività professionale da lui svolta, nell’interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad Euro 1.500.000,00, postula che l’operato del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.M., predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario – ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad Euro 1.500.000,00) – successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell’effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, nonchè del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 2.3.2021, n. 5674