Liquidazione equitativa del danno: sì, ma solo se l’an è provato.

La domanda risarcitoria deve essere respinta in mancanza di alcuna allegazione e prova sul punto: né tale risarcimento può essere riconosciuto in via equitativa, poiché ciò presuppone che le voci di danno, provate quanto alla loro esistenza, non siano facilmente quantificabili. Viceversa, non è invocabile una liquidazione in via equitativa per le voci di danno non provate nell’an, prima che nel quantum, poiché in tal modo lo strumento di cui all’art. 1226 c.c. si risolverebbe in un indebito esonero di parte danneggiata dall’onere di fornire la prova del danno ex art. 2997 c.c.  [Tribunale di Trani,  ex sezione distaccata di Ruvo di Puglia, Sentenza del 24.10:2013]. Scarica qui ..........

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