Liquidazione delle spese giudiziali, giudice d’appello, modifica alla statuizione sulle spese processuali di primo grado

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, va ribadito che il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.1.2017, n. 130