Liquidazione delle spese di lite: legge vigente al momento della decisione o dello svolgimento dell’attività difensiva? Con la precisazione delle conclusioni non cessano le attività difensive

Stabilisce l’art. 91 c.p.c., comma 1, che la spese di lite sono liquidate dal giudice “con la sentenza che chiude il processo davanti a lui”. La preposizione “con”, in questo caso, esprime un complemento di mezzo. Ciò vuol dire che le spese sono liquidate per mezzo della sentenza, e prima della sentenza nessuna liquidazione è concepibile né possibile. La sentenza con cui si liquidano le spese, inoltre, deve “chiudere” il processo: e dunque deve essere una sentenza che ponga fine a quel grado o fase di giudizio. L’intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l’attività difensiva si sia svolta sotto l’impero d’una legge diversa. A questa regola, già affermata in più occasioni da questa Corte, si deroga quando la liquidazione delle spese avvenga allorché l’attività difensiva si sia già completamente esaurita: ad esempio, allorché il giudice dell’impugnazione o del rinvio sia chiamato a liquidare le spese relative ad un grado o fase precedente del giudizio.

Con la precisazione delle conclusioni non cessano le attività difensive. Il difensore, infatti, anche dopo la precisazione delle conclusioni può teoricamente compiere vari atti difensivi: il ritiro del fascicolo (art. 169 c.p.c.); l’estrazione di copie degli atti di controparte; la dichiarazione di avveramento d’un evento interruttivo. Ne consegue che il Giudice, ai fini della liquidazione delle spese di lite, non può ritenere “esaurita” l’attività difensiva con la precisazione delle conclusioni (di conseguenza, nel caso di specie, non avrebbe potuto trascurare di tenere conto dei nuovi parametri introdotti col D.M. n. 140 del 2012).

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17577