Liquidazione del compenso avvocato, controversie col cliente, rito applicabile; decisione in camera di consiglio, collegio diverso da quello della discussione, conseguenze

Va confermato che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 – devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l'”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 1, è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d’appello che rilevi anche d’ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell’ambito del regime dei “nova” in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c., mentre, ove il vizio venga rilevato (anche d’ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d’appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.6.2016, n. 11581