Liquidazione dei compensi a carico del soccombente in caso di più domande proposte contro il convenuto e di più parti che agiscono contro il medesimo convenuto

Ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa si determina ai sensi del c.p.c. (D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1). Il codice di procedura civile prevede che più domande proposte contro il convenuto si sommano solo se proposte dalla stessa persona (art. 10 c.p.c., comma 2). Quando, invece, più parti agiscono in giudizio contro il medesimo convenuto proponendo domande connesse, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., o cumulate ex art. 104 c.p.c., la regola di cui all’art. 10, comma 2, non s’applica, ed il valore di ogni causa deve essere separatamente considerato, anche ai fini della liquidazione degli onorati di avvocato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.3.2021, n. 5865