Liquidazione degli onorari forensi e rito sommario di cognizione: no alla convertibilità

Non vi è convertibilità del rito sommario, come da espressa prescrizione impartita dalla legge delega n. 69 del 2009, art. 54, comma 4, lett. b, n. 2: il divieto di conversione del rito è stabilito anche dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione, e perciò l’eventuale aggiramento del divieto per i (soli) procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, sarebbe una ingiustificata eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, incompatibile con le finalità, perseguite dalla riforma, di riduzione e semplificazione dei riti civili.

 

Tribunale Sassari, sentenza del 30.04.2019