Liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato: sì al rito ex d.lvo 150/2011 per an e quantum
Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’ articolo 14 d.lgs. 150/11 anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa.
L’ordinanza che definisce il procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell’ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l’esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell’avvocato.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.02.2017, n. 3993