Liquidazione coatta amministrativa, rimborso del credito IRES, legittimazione del commissario liquidatore: parola alle Sezioni Unite

In tema di IRES, la Sezione tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, e 376 c.p.c., la risoluzione delle seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla circolazione dei crediti delle procedure concorsuali:

  • se sussista la legittimazione del commissario liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa (LCA) a chiedere il rimborso del credito IRES da eccedenza di imposta versata a titolo di acconto, liquidato all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi a’ termini dell’art. 10, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 successivamente all’archiviazione della procedura;
  • se sussista la legittimazione del commissario liquidatore di una procedura di LCA a chiedere il rimborso del credito IRES da eccedenza di imposta versata a titolo di acconto, il cui importo sia stato acquisito dalla procedura cedente prima della predisposizione del piano di riparto finale ma sia divenuto certo, liquido ed esigibile successivamente all’archiviazione della procedura per effetto della dichiarazione presentata, anche successivamente alla suddetta archiviazione e alla cancellazione della società, quale attività meramente esecutiva, effettuata in regime di prorogatio, volta a dare attuazione alla archiviazione della procedura concorsuale.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 28.5.2020, n. 10129