L’intervento del terzo entro quando deve avvenire?

È condivisibile affermare che nel rito ordinario, a differenza di quanto disposto per il rito del lavoro, l’art. 268 c.p.c. non prevede affatto che l’intervento dei terzi debba avvenire entro il termine per la costituzione del convenuto, bensì ne consente la proponibilità fino al momento della precisazione delle conclusioni non solo nel caso di intervento ad adiuvandum, ma anche quando, per effetto di intervento adesivo autonomo ovvero principale, i terzi introducano domande nuove, con ampliamento dell’originario thema decidendum. La preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, perchè la proposizione della domanda nuova rappresenta la ragione stessa dell’intervento; tuttavia, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, sussiste l’obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.

Tribunale di Monza, sentenza del 20.10.2016, n. 2687