L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

Determinano l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria; al contrario, non hanno efficacia interruttiva le richieste di chiarimento del Consiglio territoriale, le memorie difensive del segnalato/incolpato, la convocazione per l’audizione, l’iscrizione nel registro interno del COA di trasmissione del fascicolo disciplinare al CDD.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Bertollini), sentenza n. 84 del 24 giugno 2020 (pubbl. 13.1.2021)