L’interesse all’impugnazione deve sussistere anche al momento della decisione

L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c., va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica; al contempo è stato altresì condivisibilmente affermato che l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza, sentenza del 11.3.2014, n. 5581].

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