L’interesse ad agire in garanzia non sorge al momento della proposizione della controversia principale.

L’interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione della controversia principale, bensì soltanto se e quando, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato esito negativo del primo processo, e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l’obbligo indennitario di manleva a carico del terzo. Dal punto di vista processuale, la peculiarità della garanzia si estrinseca nel fatto che, ai sensi dell’art. 32 c.p.c., l’azione di garanzia o di rivalsa può essere proposta nella causa principale e, pertanto, in un momento anteriore a quello in cui sorge l’interesse del garantito ad agire, allo scopo di consentire che l’eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito e così permettendo al garantito di munirsi di un titolo giudiziale di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante nell’immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti [Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 15.7.2013].

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