L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali: illecito deontologico. Omessa restituzione al cliente della documentazione in attesa di essere pagato: illecito deontologico

L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, come nel caso di deposito di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., costituisce illecito deontologico perché comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza. 

L’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, sicché l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario (Nel caso di specie, il professionsita scriveva ai clienti: “…il fascicolo è a Vostra disposizione non appena avrete provveduto al saldo delle mie competenze come da nota che allego”).

  

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241 (pubbl. 16.4.2018)