L’incapacità a testimoniare va valutata ex ante

La vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la sua partecipare al giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia dichiarato di essere stata risarcita dalla compagnia assicuratrice non fa venir meno la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.02.2013, n. 3642