L’impugnazione incidentale tempestiva non cade al cedere della principale

Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile l’impugnazione. Di contro, l’impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 10.1.2013, n. 465

Svolgimento del processo

A. Il 19 settembre 2005 la Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.E.P. …omissis…

B. Ha motivato la decisione ritenendo che le motivazioni dell’appellante avessero riproposto pedissequamente quelle proposte in primo grado, rendendo lo scritto difensivo d’appello inammissibile e in palese contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Nulla ha disposto, invece, sul gravame incidentale spiegato dall’Ufficio e analiticamente esposto nella parte narrativa della sentenza d’appello

C. Con atto del 4-11 novembre 2006, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle entrate; i; contribuente non si è costituito.

D. La causa, già chiamata in precedenza e poi rinviata a nuovo ruolo, e stata richiamata all’odierna udienza di discussione una volta spirato il termine per la sospensione legale del giudizio, disposta dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

Motivi della decisione

E. In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

F. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronunzia ed erronea applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 49, per avere i giudici d’appello omesso di pronunziare sull’appello incidentale proposto dall’Ufficio.

G. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione combinato disposto dell’art. 36 D.P.R. cit. e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione dell’abbattimento del 90% del reddito d’impresa, operato dalla CTP. H. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 113 c.p.c., avendo la CTP operato il ridetto abbattimento mediante ricorso all’equità, non consentito nel processo tributario.I. I motivi secondo e terzo sono manifestamente inammissibili, in quanto sono diretti a censurare direttamente la sentenza di prime cure e non la sentenza d’appello. Invece, il primo motivo è fondato. Nella narrativa della sentenza d’appello, la CTR precisa che “l’agenzia delle entrate spiega appello incidentale” e che questa lamenta che la riduzione del 90% del reddito d’impresa recuperato a tassazione sia stata operata equitativamente dai primi giudici in violazione tanto dell’art. 113 c.p.c. (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), dovendo costoro giudicare secondo diritto e non secondo equità, quanto dell’art. 118 c.p.c., mancando nella decisione di prime cure ogni indicazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione (sent. CTR terzult. e penult. pag.).

K. Nella sostanza l’appello incidentale trae sì ragione da errores in procedendo dei giudici di primo grado, ma, nonostante l’improprio riferimento conclusivo alla sola “nullità della sentenza”, esso è in realtà univocamente finalizzato a colpire anche l’error iudicando, che la CTP avrebbe commesso nel giudicare il merito, avendo una decisione di parziale accoglimento (91%) del ricorso del contribuente, ritenuta ingiusta e immotivata rispetto alla applicazione delle norme di diritto sostanziale. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza è nel senso che i motivi possano essere ricavati anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero tenore dell’impugnazione (Cass. nn. 1124/2007 e 23608/2008).

Dunque, è pacifico che il thema decidendum in secondo grado riguardasse tanto il gravame principale del contribuente, quanto l’impugnazione incidentale dell’amministrazione. Sicchè, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale, il thema decidendum non si era affatto esaurito. Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – per qualsiasi motivo sia dichiarata inammissibile l’impugnazione principale l’art. 334 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49; Cass. nn. 3862/2004 e 14084/2010). Di contro, l’impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima (Sez.Un. n. 3111/1982; Cass. nn. 2587/1967, 1845/1985, 318/1988 e altre ancora).

Dunque, nel caso in esame, v’e evidente vizio di omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, mentre non v’e stata alcuna sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che non si tratta di appello incidentale c.d. “condizionato”.

M. Le considerazioni esposte conducono a cassare la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, disattesi gli altri motivi, a rinviare la causa, per l’esame dell’appello incidentale e per le spese, ad altra sezione della CTR competente, la quale dovrà attenersi ai seguente principio: “L’impugnazione incidentale, purchè tempestivamente proposta, non è legata alle sorti di quella principale di cui non costi fruisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima; pertanto, anche se l’impugnazione proposta dal contribuente viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale dell’ufficio, che sia stata tempestivamente proposta, non travolta e deve essere esaminata nel merito dalla commissione tributaria regionale investita del gravame”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per l’esame dell’appello incidentale e per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Leggi la nota di Massimo Brunialti>>


Lascia un commento