Limite alla rilevabilità d’ufficio della legitimatio ad processum del rappresentante: rinvio alle Sezioni Unite.
La Seconda Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – se il limite alla rilevabilità, in ogni stato e grado del giudizio, del difetto della “legitimatio ad processum” del rappresentante, costituito dal giudicato, implichi un’espressa affermazione del giudice circa l’esistenza del potere rappresentativo o possa altrimenti implicitamente desumersi anche dall’avvenuta decisione del merito della causa [Cassazione civile, sezione, seconda, ordinanza del 28.11.2014, n. 25353].
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