Licenziamento individuale – rito “Fornero”- natura giuridica
Nonostante il riferimento comune all’articolo 669 sexies, relativo al connotato di “indispensabilità” degli atti istruttori, va ritenuto che l’accertamento del fatto che il Giudice deve compiere nel rito di cui all’art. 1, comma 47, l. 92/2012 (c.d. rito “Fornero”), sia caratterizzato comunque da una cognizione piena, in cui prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi a torto, e non limitata ad una verifica della mera “verosimiglianza” dei fatti rilevanti, o del cd. “fumus boni iuris”, oggetto dell’indagine, tipico del giudizio cautelare.
Nel rito disciplinato dall’art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012, gli atti istruttori “indispensabili”, richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, sono finalizzati a decidere, sia pure ai fini della prima fase sommaria, chi ha torto e chi ha ragione, senza che esigenze cautelari ( ovvero relative alla necessità di evitare un pregiudizio imminente e irreparabile) possano giustificare una valutazione solo in termini probabilistici.
La sommarietà del rito di cui all’art. 1, comma 47 e ss., della legge n. 92/2012 va intesa come semplificazione del rito. La sommarietà va intesa, dunque, nel senso di escludere ogni approfondimento istruttorio che inciderebbe troppo sui tempi del processo [Tribunale Napoli, ordinanza del 18 marzo 2014 ].