LESTINI, Il forense e il domicilio digitale

Sommario: 1. Premessa – 2. Gli elenchi cui attingere gli indirizzi PEC – 3. Una regola. La notificazione deve essere eseguita all’indirizzo PEC del difensore comunicato all’Ordine, pur non indicato in atti – 4. (segue). Domicilio digitale e persistente facoltà di eleggere un domicilio fisico – 5. (segue). Non limitabilità dell’utilizzo dell’indirizzo PEC alle sole comunicazioni – 6. Una eccezione. La circostanza che l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario – 7. La mancata indicazione dell’indirizzo PEC negli atti difensivi nel giudizio di legittimità – 8. Cenni conclusivi

—-> SCARICA QUI L’ARTICOLO DI ANDREA LESTINI