L’esclusività della modalità telematica di deposito dell’atto endoprocessuale non è a pena di inesistenza

L’esclusività della modalità telematica di deposito dell’atto endoprocessuale prevista dall’art. 16 bis, comma l, del D.L. n. 179 del 2012, (secondo cui “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”), pur nella controvertibilità della soluzione, non può implicare ed imporre la redazione dell’atto in “forma” immateriale, non cartacea, ma digitale, e la considerazione in termini di giuridica inesistenza dell’atto che si discosti da tale schema.

Non v’è dubbio che è la stessa modalità del deposito (telematico) prescritta dalla legge che vincola l’atto ad una certa forma (per l’appunto, telematica); si potrebbe financo obiettare che la modalità di deposito cartacea costituisce una eccezione e che la stessa deve, anzi, espressamente essere autorizzata.

Ciò nondimeno – ed anzi, quanto appena detto conferma la fragilità degli argomenti a favore della tesi della inesistenza del deposito cartaceo – non può ritenersi che ciò porti ad escludere la possibilità di applicare in tale ipotesi il principio di conservazione degli atti imperfetti.

 

 

Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, sentenza del 15.11.2018