L’emissione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 702 ter c.p.c. determina ipso iure l’inefficacia del provvedimento cautelare

Alla luce del primo comma dell’art. 669 novies c.p.c. (“Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”) è evidente che, al pari della mancata tempestiva instaurazione, anche l’estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell’ambito della previsione sull’immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti, a meno che non sia prevista, come p. es. nel caso di ordinanze in tema di incompetenza territoriale, la traslatio iudicis e la parte interessata provveda tempestivamente alla riassunzione. Pertanto, come si desume dal chiaro dettato normativo (art. 669 novies, 2° comma, c.p.c.: “il giudice … dichiara … che il provvedimento è divenuto inefficace”), l’emissione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 702 ter c.p.c. del giudizio di merito determina ipso iure l’inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro [Tribunale di Roma, sezione specializzata Tribunale delle imprese, sentenza del 7.7.2015].