Legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria: condizione di procedibilità, sanzione per mancata partecipazione e procedimento per decreto ingiuntivo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 1, lett. b), d.l. n. 69 del 2013, come convertito, che inserisce il comma 1-bis all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 e dell’art. 84, comma 1, lett. i), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all’art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77. Posto infatti che le richiamate lett. b) ed i) hanno reintrodotto, rispettivamente, la c.d. mediazione obbligatoria e la sanzione della condanna per la parte costituita che non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, non è condivisibile la tesi secondo cui l’insussistenza della straordinaria necessità e urgenza connessa alla decretazione d’urgenza del 2013 sarebbe desumibile dal mero differimento dell’efficacia delle disposizioni censurate, la cui entrata in vigore sarebbe stata posticipata dal comma 2 del medesimo art. 84 di trenta giorni rispetto alla data di entrata in vigore della legge di conversione; nemmeno è condivisibile l’assunto in forza del quale le disposizioni censurate difetterebbero di coerenza funzionale rispetto alle altre norme contenute nel d.l. 69/2013 in quanto il legislatore avrebbe differito l’applicabilità solo delle prime. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 28 del 2010, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. (violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. che conseguirebbe dall’obbligo di esperire la mediazione nel procedimento per ingiunzione, seppur solo dopo la pronuncia del giudice sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso, laddove in nessun caso sussiste detto obbligo con riferimento all’istituto della negoziazione assistita). Ciò in ragione del fondamentale elemento specializzante ravvisabile nella mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, consistente nella circostanza che il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto dal mediatore (soggetto terzo e imparziale).

 

 

Corte Costituzionale, sentenza del 18.4.2019, n. 97