Legittimazione suppletiva del fallito: sì se è in questione suoi diritti patrimoniali di cui si disinteressino gli organi fallimentari; no se è in questione dell’impugnativa di atti della procedura (rispetto ai quali vi è il rimedio del reclamo fallimentare).

La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma della L. Fall., art. 43, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ulti ..........

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