Legislazione Covid ed inefficacia del pignoramento immobiliare sull’abitazione principale: sollevata questione di Costituzionalità
Prima casa – Abitazione principale del debitore – Pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. – Covid 19 – Legislazione emergenziale – Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa intraprese dal 25 ottobre 2020 – Decreto Ristori I: sospensione fino al 31 dicembre 2020 – Decreto Milleproroghe: sospensione fino al 31 giugno 2021 – Confermata dalla Legge di conversione – Questione di legittimità costituzionale art. 54 ter. d.l. n. 18/2020 come modificato dai Decreti Ristori I e Milleproroghe.
Massima: Si solleva questione di legittimità costituzionale:
– dell’art. 4, d.l. n. 137/2020, nella parte in cui ha novellato l’art. 54 ter. d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, sostituendo alle parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” le parole “fino al 31 dicembre 2020”, nonché nella parte in cui prevede che “è inefficace ogni procedura per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” .
– dell’art. 13 co. 14 d.l. 183/2020, nella parte in cui prevede che all’art. 54 ter. d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, le parole “fino al 30 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021 !” .
<< Scarica qui l’ordinanza del Tribunale di Rovigo del 15.1.2021 >>