Legge Gelli-Bianco: si applica anche ai processi in corso
L’articolo 7 della Legge G.B. (L. n. 24 del 2017) prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell’esercente la professione sanitaria. La normativa sopravvenuta è di carattere sostanziale e non processuale e dunque trova applicazione anche nei processi in corso, sia in quanto previsioni aventi valore interpretativo ( qualificazione della natura della responsabilità sanitaria) e dunque comunque applicabile retroattivamente. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l’obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell’esatto adempimento ovvero dell’inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo che in caso di dolo. L’esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di “soli” cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l’elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento. Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilita’ professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta’ che trascendono la preparazione media, o perche’ la particolare complessità discende dal fatto che il caso non e’ stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare [Tribunale di Latina, sezione seconda, sentenza del 27.11.2018].
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N.d.R. Per approfondimenti, in DOTTRINA, sulla specifica questione si veda CALVAGNA, La nuova responsabilità sanitaria e la questione dell’applicabilità della stessa a fatti antecedenti la sua entrata in vigore: la Legge Gelli – Bianco (n. 24/2017) si applica anche ai procedimenti pendenti?, in La Nuova Procedura Civile, 6, 2018.
Si veda, in GIURISPRUDENZA, in senso conforme:
– Legge Gelli-Bianco: anche Milano applica in modo retroattivo per la quantificazione del danno biologico (Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 2.8.2018), in La Nuova Procedura Civile, 5, 2018;
– Possibile applicare la Legge Gelli-Bianco a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale di Trieste, sentenza del 28.02.2018], in La Nuova Procedura Civile, 5, 2018.
In senso difforme, si veda:
– La riforma Gelli-Bianco non può applicarsi a fatti precedenti la sua entrata in vigore (neanche per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 26.10.2018], in La Nuova procedura Civile, 5, 2018.