Legge Gelli-Bianco retroattiva? Anche Roma dice no, con ampia motivazione.

In tema di legge Gelli-Bianco, n. 24/2017, per quanto riguarda la problematica costituita dalo ius superveniens osserva il giudicante che il principio della irretroattività della legge, contenuto nell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

Infatti, l’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

In particolare nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sue entrata in vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio.

Infatti in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del “tempus regit actum”, in forza del quale lo “ius superveniens” trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all’intero nuovo rito.

Infatti, posto che il “rito” è da intendersi come l'”insieme” delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l’applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'”insieme”, invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio.

Per quanto riguarda le norme sostanziali il principio di irretroattività, in assenza di diverse disposizioni, comporta che legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 4.10.2017

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N.d.R. Per approfondimenti, in DOTTRINA, sulla specifica questione si veda CALVAGNA, La nuova responsabilità sanitaria e la questione dell’applicabilità della stessa a fatti antecedenti la sua entrata in vigore: la Legge Gelli – Bianco (n. 24/2017) si applica anche ai procedimenti pendenti?, in La Nuova Procedura Civile, 6, 2018.

Nel senso della retroattività, si vedano:

Legge Gelli-Bianco: si applica anche ai processi in corso (Tribunale di Latina, sezione seconda, sentenza del 27.11.2018), in La Nuova procedura Civile, 1, 2019;

–  Legge Gelli-Bianco: anche Milano applica in modo retroattivo per la quantificazione del danno biologico (Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 2.8.2018), in La Nuova Procedura Civile, 5, 2018;

– Possibile applicare la Legge Gelli-Bianco a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale di Trieste, sentenza del 28.02.2018], in La Nuova Procedura Civile, 5, 2018.

Nel senso della irretroattività, si veda:

La riforma Gelli-Bianco non può applicarsi a fatti precedenti la sua entrata in vigore (neanche per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 26.10.2018], in La Nuova procedura Civile, 5, 2018.