Legge Gelli-Bianco (24/2017): no alla sua retroattività, fatta eccezione per i richiami agli artt. 138-139 cod. ass. Non c’è più il contatto sociale.
Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi.
La L. n. 24 del 2017, comma 3, prima parte, qualifica in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 (ossia dei sanitari di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata), “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”; sicchè il sanitario risponde, in quest’ultimo caso, a titolo di responsabilità contrattuale.
La L. n. 24 del 2017 ha, quindi, operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilità civile riguardanti la struttura sanitaria e l’esercente la professione sanitaria, per un verso (quello concernente la struttura) recuperando l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo, per altro verso (quello del sanitario operante nell’ambito della struttura, salvo l’ipotesi residuale dell’obbligazione assunta contrattualmente da quest’ultimo), discostandosi nettamente dal “diritto vivente”, che, a far data dal 1999 (Cass. n. 589/1999), aveva qualificato come di natura contrattuale la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teorica del cd. “contatto sociale”.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.11.2019, n. 28994