L’eccezione riconvenzionale in materia condominiale non concretizza un litisconsorzio necessario dei restanti condomini.
L’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva sollevata da un condomino non dà corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini. Se dunque il convenuto oppone il proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne scaturisce un accertamento domandato incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.11.2013, n. 25454].